ll 30 dicembre 2024 (a meno di rinvii già richiesti lo scorso 2 ottobre 2024 dalla Commissione Europea), il Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale entrerà in azione imponendo obblighi particolarmente stringenti per le imprese che immettono sul mercato, importano, producono, trasformano, distribuiscono o esportano un’ampia gamma di prodotti ritenuti potenzialmente correlati alle suddette alterazioni ambientali.
Le disposizioni più rilevanti, comprese quelle sugli obblighi di dovuta diligenza degli operatori, saranno applicabili dal 30 dicembre 2024. Per le microimprese e le piccole imprese, il Regolamento si applicherà dal 30 giugno 2025.
Possono essere commercializzati solo prodotti “a deforestazione zero”, prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Il Regolamento EUDR si applica a due categorie di professionisti:
• Operatori con sede nell’UE: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall’UE.
• Commercianti con sede nell’UE: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’operatore che, nel corso di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato UE prodotti interessati dalla EUDR.
I soggetti interessati dal Regolamento devono mettere in atto un processo di dovuta diligenza che consiste nel:
1. raccogliere informazioni rilevanti, documenti e dati adeguati e verificabili che portino alla conclusione che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (es. tipologia e quantità di prodotto, Paese/regione di produzione, fornitori e clienti, geolocalizzazione dell’appezzamento o degli appezzamenti di terreno nei quali sono state prodotte le materie prime, ecc.);
2. valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e conformità rispetto alla legislazione;
3. se il rischio è significativo, ove possibile, mettere in atto misure di attenuazione del rischio per ridurlo ad un livello trascurabile; nel caso contrario non è possibile procedere con l’import;
4. quando il rischio di non conformità è nullo o trascurabile (originariamente, o per effetto di misure di attenuazione), emettere la dichiarazione di dovuta diligenza.
Gli operatori devono conservare tutta la documentazione di dovuta diligenza per almeno 5 anni e possono procedere alla commercializzazione dei prodotti interessati solo nel caso in cui siano giunti alla conclusione che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile. Nel caso in cui i Paesi di produzione siano tra quelli classificati a rischio basso, gli operatori potranno condurre una “due diligence semplificata”, raccogliendo soltanto le informazioni sui Paesi/regioni di origine/ produzione, senza effettuare una valutazione del rischio e realizzare misure di attenuazione del rischio.
Prodotti interessati alla EUDR: Oltre ai prodotti del legno e derivati già previsti nella precedente norma EUTR Timber Regulation sono stati aggiunte altre categorie di prodotti, tra cui soia, carne bovina, olio di palma, accessori in legno, gomma, cacao e caffè.
Le sanzioni saranno rilevanti, pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo e commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti. Inoltre, gli Stati membri dovranno prevedere la confisca dei prodotti non conformi e dei relativi proventi, nonché l’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni
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